Descrizione
Si pubblica ordinanza della Prefettura di Pistoia Area III Prot. Uscita n. 0050823 del 10/10/2024 con sospensione temporanea della circolazione per la competizione ciclistica denominata "Trofeo Egidio Alessandro Gori Vannino" in programma per domenica 13 ottobre 2024
VISTO l’Autorizzazione n. 201 del 04.10.2024 con la quale la Provincia di Pistoia - Viabilità e
Protezione Civile – ha autorizzato per domenica 13 ottobre 2024, lo svolgimento della Gara
Ciclistica competitiva denominata “1° TROFEO EGIDIO ALESSANDRO GORI”
VANNINO”, organizzata dalla “A.S.D. Moto Guzzi Prato” – con sede a Prato - con partenza
ufficiale alle ore 09:15 da Via Papa Giovanni XXIII nel Comune di Agliana (PT) – ed arrivo
previsto alle ore 11:30 circa, in Via Provinciale Pratese, località Le Querci del medesimo
Comune;
VISTO l’articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall’art.
1 della L. 1° agosto 2002, n. 168, con la quale è stato convertito il D.L. 21 giugno 2002, n. 121
recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”
VISTA la legge regionale n. 11 del 18 marzo 2003, entrata in vigore il 27 marzo successivo, che
trasferisce alle Province le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per l’espletamento di
competizioni atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale;
VISTO il decreto 19 dicembre 2007 emanato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il
Ministero dell’interno e la Determina, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 242 del 17 ottobre
2014, adottata dello stesso Ministero di concerto con il Ministero dell’Interno, entrambe recanti
modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato
con provvedimento del 27 novembre 2002 e successive modificazioni;
PRESO ATTO che la Società A.S.D. Moto Guzzi Prato, si impegna alla partenza, durante tutto il
percorso ed al traguardo, ad assicurare il regolare svolgimento della competizione tramite gli
addetti dell’organizzazione specificatamente incaricati, nonché a garantire l’assistenza sanitaria di
pronto soccorso mediante la presenza di auto mediche e di ambulanze, attrezzate per la
rianimazione, con personale medico e paramedico a bordo;
VISTO il programma della manifestazione che coinvolgerà circa 200 partecipanti, ed il percorso
di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio della provincia di Pistoia, in particolare
nei Comuni di: Agliana, Pistoia e Montale;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.
300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 come modificata dalla circolare n.
300/A/1/33730/116/1/1 del 23 maggio 2008, la limitazione del traffico veicolare lungo il percorso
di gara;
VISTI gli articoli 6,7 e 9 del D.Lgs.vo 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto prefettizio prot. n. 19574 del 24.4.2024 con il quale il Prefetto di Pistoia ha
conferito al Viceprefetto Vicario Dott. Roberto Caiati l’incarico di Dirigente Reggente dell’Area
III “Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari legali, Contenzioso e
Rappresentanza in Giudizio” a decorrere dal 2 maggio 2024;
O R D I N A
La sospensione temporanea della circolazione ai fini dello svolgimento della
Competizione Ciclistica denominata “1° TROFEO EGIDIO ALESSANDRO GORI”
VANNINO” per il giorno di domenica 13 ottobre 2024, con partenza ufficiale alle ore
09:15 da Via Papa Giovanni XXIII nel Comune di Agliana (PT) – ed arrivo previsto alle ore
11:30 circa in Via Provinciale Pratese, località Le Querci del medesimo Comune, per tutto
il percorso della competizione sopraindicata, ricadente nella Provincia di Pistoia, riprodotto
nell’allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente
necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a
partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica”
fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.
Protezione Civile – ha autorizzato per domenica 13 ottobre 2024, lo svolgimento della Gara
Ciclistica competitiva denominata “1° TROFEO EGIDIO ALESSANDRO GORI”
VANNINO”, organizzata dalla “A.S.D. Moto Guzzi Prato” – con sede a Prato - con partenza
ufficiale alle ore 09:15 da Via Papa Giovanni XXIII nel Comune di Agliana (PT) – ed arrivo
previsto alle ore 11:30 circa, in Via Provinciale Pratese, località Le Querci del medesimo
Comune;
VISTO l’articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall’art.
1 della L. 1° agosto 2002, n. 168, con la quale è stato convertito il D.L. 21 giugno 2002, n. 121
recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”
VISTA la legge regionale n. 11 del 18 marzo 2003, entrata in vigore il 27 marzo successivo, che
trasferisce alle Province le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per l’espletamento di
competizioni atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale;
VISTO il decreto 19 dicembre 2007 emanato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il
Ministero dell’interno e la Determina, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 242 del 17 ottobre
2014, adottata dello stesso Ministero di concerto con il Ministero dell’Interno, entrambe recanti
modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato
con provvedimento del 27 novembre 2002 e successive modificazioni;
PRESO ATTO che la Società A.S.D. Moto Guzzi Prato, si impegna alla partenza, durante tutto il
percorso ed al traguardo, ad assicurare il regolare svolgimento della competizione tramite gli
addetti dell’organizzazione specificatamente incaricati, nonché a garantire l’assistenza sanitaria di
pronto soccorso mediante la presenza di auto mediche e di ambulanze, attrezzate per la
rianimazione, con personale medico e paramedico a bordo;
VISTO il programma della manifestazione che coinvolgerà circa 200 partecipanti, ed il percorso
di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio della provincia di Pistoia, in particolare
nei Comuni di: Agliana, Pistoia e Montale;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.
300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 come modificata dalla circolare n.
300/A/1/33730/116/1/1 del 23 maggio 2008, la limitazione del traffico veicolare lungo il percorso
di gara;
VISTI gli articoli 6,7 e 9 del D.Lgs.vo 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto prefettizio prot. n. 19574 del 24.4.2024 con il quale il Prefetto di Pistoia ha
conferito al Viceprefetto Vicario Dott. Roberto Caiati l’incarico di Dirigente Reggente dell’Area
III “Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari legali, Contenzioso e
Rappresentanza in Giudizio” a decorrere dal 2 maggio 2024;
O R D I N A
La sospensione temporanea della circolazione ai fini dello svolgimento della
Competizione Ciclistica denominata “1° TROFEO EGIDIO ALESSANDRO GORI”
VANNINO” per il giorno di domenica 13 ottobre 2024, con partenza ufficiale alle ore
09:15 da Via Papa Giovanni XXIII nel Comune di Agliana (PT) – ed arrivo previsto alle ore
11:30 circa in Via Provinciale Pratese, località Le Querci del medesimo Comune, per tutto
il percorso della competizione sopraindicata, ricadente nella Provincia di Pistoia, riprodotto
nell’allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente
necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a
partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica”
fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.
In ogni caso, la durata della chiusura, in ciascun punto del percorso, non potrà essere superiore ai
15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente, trascorsi i quali i partecipanti
alla manifestazione saranno considerati fuori corsa.
I ciclisti considerati “fuori corsa” dovranno esserne resi edotti tempestivamente
dall’organizzazione con ogni mezzo disponibile e saranno conseguentemente tenuti al rispetto di
tutte le norme che regolano la circolazione stradale, in particolare dovranno attenersi al rigoroso
rispetto delle norme di cui all’art.182 del C.d.S. e dell’art.377 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del C.d.S.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia
del tratto interessato dal movimento dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato
dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito
dei concorrenti ovvero sulle corsie o tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano
ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di
impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza
o del personale dell’organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i
concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli
adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso nonché a quelli specificatamente
autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.
D I S P O N E
Altresì che:
- gli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del D.Lgs.vo 30.04.1992 n.285, sono incaricati
dell’esecuzione della presente ordinanza della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte
nonché di quelle previste dall’Amministrazione Provinciale con l’autorizzazione allo
svolgimento della manifestazione;
- la Direzione di Gara che dovrà mantenersi comunque reperibile, nel corso della stessa dovrà
assicurare il proprio costante collegamento con le Autorità incaricate dell’ordine pubblico e
della sicurezza nonché con i servizi del soccorso urgente e dell’emergenza sanitaria;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell’autorizzazione allo
svolgimento della manifestazione, dagli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del
D.Lgs.vo 30.04.1992 n.285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, da personale abilitato
per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le
modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni
ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
22.07.2014;
- L’organizzazione predisporrà un idoneo servizio di assistenza, mentre gli enti
proprietari delle strade interessate predisporranno una specifica segnaletica in
corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della gara in modo
che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della
circolazione;
- l’Organizzazione dovrà concordare le modalità per l’eventuale transito di mezzi di
linea esercenti l’attività di pubblico trasporto;
15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente, trascorsi i quali i partecipanti
alla manifestazione saranno considerati fuori corsa.
I ciclisti considerati “fuori corsa” dovranno esserne resi edotti tempestivamente
dall’organizzazione con ogni mezzo disponibile e saranno conseguentemente tenuti al rispetto di
tutte le norme che regolano la circolazione stradale, in particolare dovranno attenersi al rigoroso
rispetto delle norme di cui all’art.182 del C.d.S. e dell’art.377 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del C.d.S.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia
del tratto interessato dal movimento dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato
dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito
dei concorrenti ovvero sulle corsie o tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano
ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di
impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza
o del personale dell’organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i
concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli
adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso nonché a quelli specificatamente
autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.
D I S P O N E
Altresì che:
- gli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del D.Lgs.vo 30.04.1992 n.285, sono incaricati
dell’esecuzione della presente ordinanza della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte
nonché di quelle previste dall’Amministrazione Provinciale con l’autorizzazione allo
svolgimento della manifestazione;
- la Direzione di Gara che dovrà mantenersi comunque reperibile, nel corso della stessa dovrà
assicurare il proprio costante collegamento con le Autorità incaricate dell’ordine pubblico e
della sicurezza nonché con i servizi del soccorso urgente e dell’emergenza sanitaria;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell’autorizzazione allo
svolgimento della manifestazione, dagli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del
D.Lgs.vo 30.04.1992 n.285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, da personale abilitato
per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le
modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni
ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
22.07.2014;
- L’organizzazione predisporrà un idoneo servizio di assistenza, mentre gli enti
proprietari delle strade interessate predisporranno una specifica segnaletica in
corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della gara in modo
che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della
circolazione;
- l’Organizzazione dovrà concordare le modalità per l’eventuale transito di mezzi di
linea esercenti l’attività di pubblico trasporto;
- Gli enti proprietari della strada interessati dalla manifestazione vorranno valutare di
disporre l’interdizione alla sosta dei veicoli nelle arterie di transito o comunque altri
interventi volti a regolare la viabilità (quali ad esempio sensi unici alternati o meno)
ritenuti necessari.
- gli Organi di Polizia Stradale preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o
attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla
manifestazione;
- gli Organi di Polizia Stradale, la Provincia di Pistoia ed i Comuni territorialmente interessati
avranno cura di comunicare a questa Prefettura le eventuali inadempienze rispetto
all’autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti;
- conformemente alle prescrizioni del nulla osta alla manifestazione sportiva citata in premessa
la massima pubblicità della presente ordinanza sarà curata dagli organizzatori avvalendosi
anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.
I Comuni interessati dalla presente ordinanza vorranno rendere noto il contenuto della
stessa anche attraverso la sua pubblicazione sull’Albo Pretorio.
Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Prefettura di Pistoia alla
voce Pubblicità Legale – Ordinanza.
La presente ordinanza decadrà di diritto qualora, con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o, dell’Autorità Sanitaria fossero adottate misure atte a
fronteggiare l’emergenza epidemiologica incompatibili con lo svolgimento della gara
presente gara.
p. IL PREFETTO
Viceprefetto Vicario
Caiati
disporre l’interdizione alla sosta dei veicoli nelle arterie di transito o comunque altri
interventi volti a regolare la viabilità (quali ad esempio sensi unici alternati o meno)
ritenuti necessari.
- gli Organi di Polizia Stradale preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o
attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla
manifestazione;
- gli Organi di Polizia Stradale, la Provincia di Pistoia ed i Comuni territorialmente interessati
avranno cura di comunicare a questa Prefettura le eventuali inadempienze rispetto
all’autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti;
- conformemente alle prescrizioni del nulla osta alla manifestazione sportiva citata in premessa
la massima pubblicità della presente ordinanza sarà curata dagli organizzatori avvalendosi
anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.
I Comuni interessati dalla presente ordinanza vorranno rendere noto il contenuto della
stessa anche attraverso la sua pubblicazione sull’Albo Pretorio.
Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Prefettura di Pistoia alla
voce Pubblicità Legale – Ordinanza.
La presente ordinanza decadrà di diritto qualora, con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o, dell’Autorità Sanitaria fossero adottate misure atte a
fronteggiare l’emergenza epidemiologica incompatibili con lo svolgimento della gara
presente gara.
p. IL PREFETTO
Viceprefetto Vicario
Caiati
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Ultimo aggiornamento pagina: 11/10/2024 12:39:42