Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità
In caso di interventi realizzati in assenza di titolo edilizio, o di totale difformità, è possibile presentare istanza di permesso di costruire in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
Disciplinato dall’art. 209bis della LR 665/14, l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali dal permesso di costruire, e nei casi di assenza o difformità della segnalazione certificata di inizio attività, fino all’erogazione delle sanzioni amministrative, consente al proprietario dell’immobile di ottenere il permesso a costruire in sanatoria e di depositare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria verificando la cosiddetta “conformità asincrona”.
Secondo quest’ultima l’opera deve rispettare la normativa edilizia vigente al momento della sua esecuzione e la normativa urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.
In questi casi è possibile contestualmente ottenere l'eventuale accertamento di compatibilità paesaggistica, peraltro anche nei casi di aumento di volume e superficie, che non eccedano le variazioni essenziali.
Riferimenti normativi
1. DPR 380/01 - Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia
2. LR 65/14 - Norme per il Governo del Territorio – Titolo VII Capo II in particolare art. 209 e art. 209bis
3. Regolamento Urbanistico - DCC 80/19
4. Regolamento Edilizio - DCC 5/26