Una volta ultimati lavori di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia o di ampliamento, che abbiano interessato parti strutturali o previsto cambio di destinazione d'uso, l'agibilità anche parziale dei locali è attestata da un professionista, che allega le certificazioni, dovute in ragione dell’intervento.
L'agibilità decorre dalla data in cui essa perviene al Comune che informa la USL competente per le verifiche, da svolgersi entro un anno dal protocollo.
Riferimenti normativi
- DPR 380/01 - Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia - art. 24
- LR 65/14 - Norme per il Governo del Territorio - artt. 149 e 150
- RD 1265/34