La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all’imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all’esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse ed è subordinata all’approvazione da parte del Comune del Programma Aziendale, presentato dall’imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l’edificio è necessario alle proprie esigenze ed all’impegno a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento.
Per l’approvazione del programma aziendale, il Comune, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione, convoca una conferenza di servizi per accertarne la conformità urbanistica ed acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi il parere della provincia di conformità al PTC, nonché il parere della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti.
Resta salvo il caso in cui il Programma abbia valore di piano attuativo, a norma di Legge o Regolamento, per cui si applica il pertinente procedimento.
Una volta che il Programma è approvato dalla Giunta Comunale, l’Ufficio registra sull'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole gli estremi dell’atto unilaterale d’obbligo stipulato dal richiedente ai fini della sua attuazione.
Riferimenti normativi
- LR 65/14 - Norme per il Governo del Territorio - Titolo IV Capo III
- DPGR 63/R del 25/08/2016
- PTCP - DCP 123/09
- Regolamento Urbanistico - DCC 80/19
- Regolamento Edilizio - DCC 10/21