Il ravvedimento operoso è uno strumento tributario che ci consente di pagare le imposte anche oltre la data di scadenza con un minimo aggravio di costi.
Attraverso questo istituto è possibile rimediare ad eventuali dimenticanze o errori di calcolo commessi in sede di pagamento dei tributi dovuti o della presentazione delle dichiarazioni obbligatorie. In caso quindi di omissioni, ritardi o insufficienti versamenti o di tardiva, omessa o errata dichiarazione, il contribuente può sanare la sua situazione tributaria ricorrendo spontaneamente al ravvedimento operoso.
A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.124/2019 (cosiddetto decreto fiscale 2020), con decorrenza dal 01/01/2020 potrà beneficiare del ravvedimento operoso con una profondità di correzione della violazione pari al tempo assegnato al Comune per le attività di verifica, ossia 5 anni dall’errore del contribuente, alle seguenti condizioni:
-mancata contestazione della sanzione;
-non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Per il suo perfezionamento, contestualmente al versamento del tributo dovranno essere eseguiti anche quelli della sanzione ridotta e degli interessi, considerando il tasso legale vigente nel periodo che decorre dalla violazione alla data del versamento. La misura della sanzione ridotta aumenta in relazione al ritardo con cui il contribuente provvede a sanare la propria posizione debitoria.
Nel caso di tributi in autoliquidazione il contribuente può determinare le sanzioni dovute in base ai giorni di ritardo nel pagamento:
- La misura minima della sanzione è pari allo 0,1% del tributo dovuto, calcolata per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo,
- La sanzione è pari al 1,50% in caso di versamenti entro 30 giorni dalla scadenza del tributo,
- La sanzione è pari al 1,67% in caso di versamenti entro 90 giorni dalla scadenza del tributo,
- La sanzione è pari al 3,75% in caso di versamenti entro un anno dalla scadenza del tributo,
- La sanzione è pari al 4,28 % entro due anni dalla scadenza del tributo,
- La sanzione è pari al 5,00 % in caso di versamenti oltre 2 anni e fino a 5 anni dalla scadenza del tributo.
Di seguito si riporta il riepilogo dei tassi legali di interesse:
- dal 01/01/2019 al 31/12/2019 aliquota del 0,80%
- dal 01/01/2020 al 31/12/2020 aliquota del 0,05%
- dal 01/01/2021 al 31/12/2021 aliquota del 0,01%
- dal 01/01/2022 al 31/12/2022 aliquota del 1,25%
- dal 01/01/2023 al 31/12/2023 aliquota del 5,00%
- dal 01/01/2024 aliquota del 2,50%
Normativa di riferimento:
L'istituto del ravvedimento è previsto dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 e s.m.i., comprese le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n. 471 e s.m.i..