Descrizione
Al fine di contenere il contagio da covid 19, valutando le specificità del territorio comunale quali ulteriori forme di prevenzione rispetto a quelle previste in linea generale dall'art.3 del DPCM 14/01/2021, il Sindaco con l'ordinanza n.53 ha ordinato:
- La chiusura degli orti comunali di Via Don Gnocchi;
- La chiusura di tutti fontanelli pubblici compresi quelli di Via Vincenzo Bellini e di Via Casello gestiti da Publiacqua spa;
- la sospensione dell’attività di pesca sportiva ed amatoriale presso il Parco “Lago 1° Maggio”, che rimarrà aperto alla sola fruizione delle aree a verde con le stesse prescrizioni di seguito disposte per glia altri Parchi e Giardini pubblici;
- Di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore fino al 7/03/2021 compreso, salvo diversa disposizione.
Ha disposto inoltre:
1. Su tutto il territorio comunale il rispetto delle seguenti disposizioni generali anticontagio:
3. Nella Piazza Gramsci, il rispetto delle seguenti disposizioni cautelative anti-contagio:
4. Nei cimiteri comunali, il rispetto delle seguenti disposizioni cautelative anti-contagio:
- obbligo di indossare mascherina;
- rispetto della distanza sociale di sicurezza interpersonale di almeno 1,80 mt;
- divieto di utilizzo delle attrezzature ludiche;
- divieto di utilizzo delle panchine (presenti nei parchi comunale: Sandro Pertini, Carabattole e Lago 1° Maggio nonchè i giardini: 167 La Catena, di Via Lucca e di Via Pisa, Ovidio Sgatti in via Bellini/Via Calllas e Gen.Dalla Chiesa Via De Andrè);
- divieto di utilizzo delle fontanelle interne al perimetro del giardino;
- divieto di creare assembramenti e capannelli di persone. E' prevista la sola compresenza di massimo due persone nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- I bambini dovranno essere sempre accompagnati da persona adulta che curerà la loro attività nel rispetto delle distanze;
- sono ammesse attività fisiche individuali nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale che per lo sport risulta essere di 2,00 mt, è vietato qualsiasi tipo di sport che preveda il contatto fisico;
3. Nella Piazza Gramsci, il rispetto delle seguenti disposizioni cautelative anti-contagio:
- divieto di utilizzo delle sedute dell’anfiteatro e del bordo-vasca;
- divieto di creare assembramenti e capannelli di persone, prevista la sola compresenza di massimo due
- persone nel rispetto delle distanze di sicurezza;
4. Nei cimiteri comunali, il rispetto delle seguenti disposizioni cautelative anti-contagio:
- utilizzo delle fontanelle interne al cimitero premurandosi di utilizzare precedentemente il gel alcoolico messo a disposizione dall’amministrazione comunale;
- non saranno a disposizione contenitori per l’acqua, di conseguenza i visitatori dovranno averne uno personale da portare con se;
- è vietato stazionare in più di una persona di fronte alla tomba e comunque è obbligo rispettare sempre la distanza sociale di 1,80 mt;
- la chiusura di tutti I servizi igienici all’interno dei cimiteri.
Infine avverte che salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, come previsto dall’art.3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6;
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/03/2021 17:12:48