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Divieto di utilizzo fiamme libere, fontane luminose, articoli pirotecnici anche di libera vendita nei locali pubblici o aperti al pubblico

DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE, FONTANE LUMINOSE E ARTICOLI PIROTECNICI ANCHE DI LIBERA VENDITA, NEI LOCALI PUBBLICI E NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.                  ...
Data:

24 febbraio 2026

Tempo di lettura:

4 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE, FONTANE LUMINOSE E ARTICOLI PIROTECNICI ANCHE DI LIBERA VENDITA, NEI LOCALI PUBBLICI E NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.

                                                                        IL SINDACO
PREMESSO
che questa amministrazione ritiene indispensabile adottare i necessari provvedimenti di prevenzione che permettano di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini, intese come beni pubblici da tutelare attraverso attività poste a difesa delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
CONSIDERATO
che tra le prerogative del Sindaco rientra l'adozione di provvedimenti tesi alla salvaguardia
dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
RICHIAMATI
i recenti tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di CransMontana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici;
PRESO ATTO
che l'utilizzo di fiamme libere con scintille, fontane luminose ed altri effetti pirotecnici anche di libera vendita all'interno di locali pubblici e di esercizi aperti al pubblico, pur constituendo oramai una pratica diffusa specie in occasione di feste ed eventi mondani, rappresenta tuttavia un pericolo concreto per la sicurezza delle persone e dei beni;
RITENUTO
necessario e urgente, a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, vietare l'utilizzo di fiamme libere, fontane luminose e articoli pirotecnici anche di libera vendita nei locali pubblici e nei locali aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal sopra accennato tragico evento di Crans-Montana e di altri contesti;
CONSIDERATO
che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;
VISTI
in particolare :
- L'art.54,comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la
competenza ad adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana informandone preventivamente il Prefetto;
- l'art.54, comma 4-bis del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del
comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
DATO ATTO
che il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Pistoia ai sensi dell'art.54, comma 4 del
D.Lgs.n.267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
VISTI
:
- L'art.54 del D.Lgs n.267/2000;
- gli artt.659 e 703 del Codice Penale;
- il vigente Statuto Comunale;

                                                                              ORDINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto con effetto immediato e sino al 31.12.2026 compreso, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, nonchè a tutela del patrimonio pubblico o privato su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici ed esercizi aperti al pubblico è VIETATO L'UTILIZZO DI FIAMME LIBERE, FONTANE LUMINOSE E DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI ARTICOLI PIROTECNICI
ANCHE DI LIBERA VENDITA.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è punita con l'applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. n.
267/2000 di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00.
                 
                                                                        DISPONE

1.Che la Polizia Locale e le Forze di Polizia ad Ordinamento Statale sono tenute, per quanto di rispettiva
competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza..
2.Che il presente provvedimento, vista l'importanza e la piena funzionalità a vantaggio della pubblica incolumità,
sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai Cittadini presso le proprie abitazioni e residenza, i domicili.
3.Che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Agliana e su tutti gli organi di informazione dell'Ente per la massima diffusione.

Allegati

Documenti

A cura di

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Ultimo aggiornamento pagina: 24/02/2026 18:32:09

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