In occasione della nascita di un figlio o di una figlia, tutti i genitori sono obbligati a provvedere alla denuncia di nascita che occorre per la stesura dell'atto di nascita e per la conseguente registrazione anagrafica.
I genitori possono dichiarare la nascita del figlio tramite una delle seguenti modalità:
• entro dieci giorni dal parto di fronte all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre;
• entro tre giorni dal parto presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita, in questo caso l'atto verrà trasmesso al Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita o su richiesta dei genitori al Comune di loro residenza;
• entro dieci giorni dal parto di fronte all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento.
Subito dopo la trascrizione dell'atto, si provvede all'iscrizione del bambino all'anagrafe della popolazione residente.
Documenti
Per rendere la dichiarazione di nascita nel Comune occorre un documento di identità valido del dichiarante e l'attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria ovvero dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
Per i cittadini stranieri, in caso di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, una dichiarazione dell'Ambasciata o del Consolato di appartenenza da cui risulti che, in relazione all'applicazione del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio Paese.
Si precisa che per effettuare le dichiarazioni di nascita ed il riconoscimento della filiazione non devono essere esibiti documenti inerenti il soggiorno.