Matrimonio Civile
Il matrimonio civile consiste nel rito, celebrato dagli sposi ed officiato dal Sindaco, o da suo delegato, alla presenza di due testimoni
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Possono contrarre matrimonio i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini stranieri, di stato libero, che non siano legati fra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile.
Chi ha già in corso un cambio di residenza o ha la necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l'Ufficio di Stato Civile
Chi ha già in corso un cambio di residenza o ha la necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l'Ufficio di Stato Civile
Descrizione
Il matrimonio è l’atto con il quale due persone di sesso opposto manifestano la volontà di realizzare una comunione spirituale e materiale di vita con l’osservanza dei doveri e l’esercizio dei diritti previsti per i coniugi dal codice civile. Con il termine matrimonio si intende sia l’atto che costituisce il vincolo sia il rapporto che lega tra loro i coniugi.
Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile si prenota in sede di pubblicazioni, compatibilmente con le esigenze degli sposi e la disponibilità dell’ufficio. Il rito viene celebrato dall’Ufficiale di Stato Civile, Sindaco o suo delegato. Gli sposi devono presentarsi con due testimoni maggiorenni, anche parenti degli sposi, muniti di valido documento d’identità.
Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile si prenota in sede di pubblicazioni, compatibilmente con le esigenze degli sposi e la disponibilità dell’ufficio. Il rito viene celebrato dall’Ufficiale di Stato Civile, Sindaco o suo delegato. Gli sposi devono presentarsi con due testimoni maggiorenni, anche parenti degli sposi, muniti di valido documento d’identità.
Per contrarre matrimonio occorrono le seguenti condizioni:
1) Aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi.
2) La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
3) La libertà di "status" cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili vale a dire essere di "stato libero".
4) L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità, affiliazione o adozione tra gli sposi.
5) Il matrimonio è vietato tra chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 94/2009, al momento della celebrazione del matrimonio il cittadino straniero deve presentare la documentazione che attesti la regolarità del soggiorno in Italia.
2) La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
3) La libertà di "status" cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili vale a dire essere di "stato libero".
4) L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità, affiliazione o adozione tra gli sposi.
5) Il matrimonio è vietato tra chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 94/2009, al momento della celebrazione del matrimonio il cittadino straniero deve presentare la documentazione che attesti la regolarità del soggiorno in Italia.
In difetto di diversa manifestazione di volontà, il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni, così come previsto dagli articoli 177 e successive modifiche del Codice Civile. Dal 20/09/1975, a norma della L. 19/05/75 n. 151, le coppie che contraggono matrimonio possono optare per la separazione dei beni all'atto della celebrazione del matrimonio dichiarandolo all’ Ufficiale dello Stato Civile al momento delle pubblicazioni di matrimonio. Se i coniugi sono stranieri, in base all'articolo 30 della Legge n.218 del 1995, possono scegliere, invece, di essere regolati dalla legge dello stato di appartenenza o del luogo estero di residenza.
Nell'ipotesi di matrimonio concordatario (con rito religioso), tale dichiarazione dovrà essere accolta dal Sacerdote che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.
Se, successivamente alla celebrazione del matrimonio, i coniugi decidono di cambiare il regime da comunione dei beni a separazione o viceversa, devono ufficializzare la loro volontà presso un notaio attraverso un atto che attesti il cambiamento della loro posizione finanziaria, (separazione/comunione dei beni), e devono depositare l'atto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, perchè venga annotato sull'atto di matrimonio.
Nell'ipotesi di matrimonio concordatario (con rito religioso), tale dichiarazione dovrà essere accolta dal Sacerdote che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.
Se, successivamente alla celebrazione del matrimonio, i coniugi decidono di cambiare il regime da comunione dei beni a separazione o viceversa, devono ufficializzare la loro volontà presso un notaio attraverso un atto che attesti il cambiamento della loro posizione finanziaria, (separazione/comunione dei beni), e devono depositare l'atto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, perchè venga annotato sull'atto di matrimonio.
Come fare
Per iniziare la pratica, ovvero il primo appuntamento, è sufficiente la presenza di uno degli sposi o di qualcuno che li rappresenta. Tuttavia si informa che per le pubblicazioni possono essere fatte anche in assenza di uno dei nubendi soltanto per gravi e certificati motivi e previo presentazione di opportuna procura rilasciata dall'interessato.
Cosa serve
E’ necessario aver preventivamente eseguito le pubblicazioni di matrimonio.
Il giorno del matrimonio gli sposi e i/le testimoni devono presentarsi muniti di documento di identità valido.
Nel caso in cui uno o entrambi gli sposi o uno o entrambi i testimoni, non comprendano la lingua italiana, devono avvalersi di un interprete da loro scelto.
Al momento della celebrazione gli sposi dovranno indicare il regime patrimoniale prescelto, che in seguito potrà essere modificato solamente con apposito atto notarile. Lo stesso notaio invierà all’ufficio dello Stato Civile copia dell’atto notarile stipulato, per l’annotazione sull’atto originale di matrimonio (che corrisponde al luogo dove è avvenuto l’evento).
Il giorno del matrimonio gli sposi e i/le testimoni devono presentarsi muniti di documento di identità valido.
Nel caso in cui uno o entrambi gli sposi o uno o entrambi i testimoni, non comprendano la lingua italiana, devono avvalersi di un interprete da loro scelto.
Al momento della celebrazione gli sposi dovranno indicare il regime patrimoniale prescelto, che in seguito potrà essere modificato solamente con apposito atto notarile. Lo stesso notaio invierà all’ufficio dello Stato Civile copia dell’atto notarile stipulato, per l’annotazione sull’atto originale di matrimonio (che corrisponde al luogo dove è avvenuto l’evento).
Cosa si ottiene
L’atto con il quale due persone di sesso opposto manifestano la volontà di realizzare una comunione spirituale e materiale di vita con l’osservanza dei doveri e l’esercizio dei diritti previsti per i coniugi dal codice civile. Con il termine matrimonio si intende sia l’atto che costituisce il vincolo sia il rapporto che lega tra loro i coniugi.
Tempi e scadenze
Il primo atto del procedimento è la richiesta pubblicazioni di matrimonio; tale atto va reso davanti all’Ufficiale di Stato Civile, sottoscrivendo l’apposito verbale.
Il procedimento di pubblicazioni di matrimonio inizia, pertanto, dalla data di sottoscrizione del verbale di pubblicazioni di matrimonio. Il tempo medio di conclusione del procedimento è di 60 giorni e termina con il certificato di eseguite pubblicazioni.
Eseguita l’istruttoria, le pubblicazioni vengono “affisse” all’Albo pretorio online, dove rimarranno per almeno 8 giorni. Dal 12° giorno dalla data di eseguita pubblicazione, può essere celebrato il matrimonio civile, oppure, in caso di matrimonio religioso, può essere ritirato il certificato di eseguite pubblicazioni da consegnare al Parroco o il nulla osta da consegnare al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in altro Comune, viene consegnata la delega per la celebrazione nell'altro Comune.
Le pubblicazioni hanno validità 180 giorni dalla data dell’eseguita pubblicazione. Nel caso in cui il matrimonio non sia celebrato entro tale termine, queste scadono ed occorre ripetere il relativo procedimento.
Il procedimento di pubblicazioni di matrimonio inizia, pertanto, dalla data di sottoscrizione del verbale di pubblicazioni di matrimonio. Il tempo medio di conclusione del procedimento è di 60 giorni e termina con il certificato di eseguite pubblicazioni.
Eseguita l’istruttoria, le pubblicazioni vengono “affisse” all’Albo pretorio online, dove rimarranno per almeno 8 giorni. Dal 12° giorno dalla data di eseguita pubblicazione, può essere celebrato il matrimonio civile, oppure, in caso di matrimonio religioso, può essere ritirato il certificato di eseguite pubblicazioni da consegnare al Parroco o il nulla osta da consegnare al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in altro Comune, viene consegnata la delega per la celebrazione nell'altro Comune.
Le pubblicazioni hanno validità 180 giorni dalla data dell’eseguita pubblicazione. Nel caso in cui il matrimonio non sia celebrato entro tale termine, queste scadono ed occorre ripetere il relativo procedimento.
Costi
- Una marca da bollo per le pubblicazioni (2 se uno dei due nubendi è residente in altro Comune)
- Costo della sede di celebrazione del rito (costo variabile in relazione alla sede: da 15,00 a 300,00 - Deliberazione della G.C. del 22 dicembre 2022 n. 141)
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 15/06/2024 09:26:54
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