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Voto per i cittadini residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all'AIRE possono esercitare, per certe elezioni, il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Ai cittadini italiani residenti all'estero che abbiano compiuto 18 anni e che siano iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base di un elenco dei residenti all'estero realizzato attraverso il confronto dei dati dell'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) e degli schedari consolari. L'iscrizione all'anagrafe consolare è obbligatoria per i cittadini italiani che dimorano all'estero per più di dodici mesi, come stabilito dalla Legge 470/88.


Descrizione

I cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni dei membri della Camera e del Senato, per i referendum abrogativi e costituzionali di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Ove costituiti, i cittadini possono partecipare anche all’elezione dei Comitati degli italiani residenti all’estero (COMITES). Il voto all’estero non è invece previsto per l’elezione dei Consigli regionali, comunali e provinciali, né per i referendum locali.

Il voto all’estero per le elezioni politiche e i referendum nazionali è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). Per le elezioni politiche i cittadini italiani votano per i candidati della Circoscrizione Estero, prevista dagli art. 48, 56 e 57 della Costituzione. Possono essere ammessi al voto anche i cittadini temporaneamente domiciliati all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Per partecipare al voto per corrispondenza questi cittadini devono presentare apposita istanza al proprio Comune di residenza entro il 32° antecedente il giorno delle votazioni in Italia.

Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483). A differenza delle consultazioni elettorali regolate dalla L. 459/2001, alle elezioni del Parlamento europeo possono partecipare solo i connazionali residenti in un Paese membro dell’UE e iscritti all’AIRE (tali connazionali possono tuttavia optare per partecipare all’elezione dei rappresentanti al PE spettanti al Paese membro di residenza). Anche in questo caso è ammesso il voto dei connazionali temporaneamente presenti all’estero (in un Paese membro dell’UE) per motivi di lavoro o studio, previa apposita istanza da presentare entro l’ottantesimo giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni alla rappresentanza diplomatico-consolare competente in base al temporaneo domicilio.

Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286, e ), purché siano residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi alla data delle elezioni e purché nella circoscrizione risiedano almeno tremila italiani (al di sotto di questa soglia la legge non prevede l’elezione dei COMITES). In questo caso non possono quindi essere ammessi i connazionali solo temporaneamente presenti all’estero.

Casi in cui non è possibile votare all'estero

Potranno votare esclusivamente in Italia i cittadini italiani residenti in Paesi con cui non sia stato possibile concludere intese che garantiscano la regolarità del voto.
In tali casi, ed inoltre per gli elettori che risiedano in Paesi privi di Rappresentanze diplomatiche italiane, è previsto il diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio per il rientro in Italia presentando una domanda al proprio Ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

Riferimenti normativi

Legge 4 aprile 1956, n. 212 – Norme per la disciplina della propaganda elettorale.
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 – Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 – Testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali.
Legge 25 maggio 1970, n. 352 – Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
Legge 10 dicembre 1993, n. 515 – Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica.
Legge 22 febbraio 2000, n. 28 – Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.
Legge 16 aprile 2002, n. 62 – Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.
Legge 2 marzo 2004, n. 61 – Norme in materia di reati elettorali.
Legge 21 dicembre 2005, n. 270 – Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 – Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari.
Per la consultazione della normativa italiana nel testo vigente si suggerisce di visitare il sito www.normattiva.it

Come fare

É possibile votare per le elezioni politiche e per i referendum, non è possibile votare per le elezioni amministrative (comunali, provinciali e regionali).
Ad ogni elezione il cittadino italiano residente all'estero dovrà scegliere se votare per corrispondenza oppure se tornare a votare in Italia. La scelta non è definitiva e dovrà essere rinnovata ad ogni elezione.

La procedura ordinaria di voto è quella per corrispondenza presso l’abitazione degli elettori residenti all’estero.
La circoscrizione Estero è suddivisa in quattro ripartizioni (Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide) in ciascuna delle quali è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini che vi risiedono.
Al momento delle elezioni, i consolati inviano agli elettori un plico contenente il certificato elettorale, le liste dei candidati nella ripartizione d’appartenenza, la scheda (o le schede) e due buste, una affrancata e una bianca. Nella busta bianca dovrà essere inserita la scheda con il voto, mentre nella busta affrancata, con l'indirizzo del consolato pre-stampato, andrà inserita la busta bianca e il certificato elettorale. Spetta ai consolati inviare in Italia le buste arrivate entro le 16 del giovedì che precede la domenica elettorale. Le schede arrivate in ritardo saranno bruciate.
Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.

L'elettore può altresì scegliere di votare in Italia, rientrando sul territorio nazionale. In questo caso voterà nella circoscrizione in cui è iscritto.
L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare deve comunicarlo per iscritto al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni. Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall'elettore che abbia scelto di votare in Italia.


Cosa serve

Essere cittadini italiani residenti all'estero che abbiano compiuto 18 anni e che siano iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base di un elenco dei residenti all'estero.

Cosa si ottiene

Certificato elettorale per l'esercizio del diritto di voto

Tempi e scadenze

Tempi variabili in base alle opzioni dell'elettore.

Costi

I procedimenti  per l'esercizio del diritto di voto non prevedono costi

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 14/06/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 14/06/2024 13:24:03

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