La legge 22 dicembre 2017, n. 219 tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando anche un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Le DAT possono essere redatte:
per atto pubblico
per scrittura privata autenticata
per scrittura privata consegnata personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza che la annota in un apposito registro
Se le condizioni fisiche non consentono di rendere la dichiarazione scritta, l'interessato può rendere la propria volontà mediante videoregistrazione o con dispositivi che consentano alla persona di comunicare. In questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente, ad esempio, una chiavetta USB o altro supporto di memorizzazione. La consegna dovrà sempre avvenire personalmente e si seguiranno le medesime modalità utilizzate per la consegna delle DAT in forma scritta
In caso di trasferimento della residenza in un altro Comune, l'Ufficio dello Stato Civile provvederà automaticamente alla conseguente trasmissione delle DAT in deposito