Imposta Municipale Propria (IMU)
IMU - Imposta Municipale Propria
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Servizio attivo
A chi è rivolto
I soggetti passivi per l'IMU, anche se non residenti nello stato italiano, sono i proprietari degli immobili e i titolari di diritti reali quali: usufrutto, enfiteusi, uso, superficie, diritto di abitazione, titolari di contratti di leasing, concessionari di beni demaniali.
Descrizione
L'IMU ha come presupposto il possesso di aree fabbricabili e di fabbricati siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, l'occupazione o la detenzione di immobili.
L'imposta non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L'imposta non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
All'abitazione principale può essere associata una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
C/2 (magazzini e locali di deposito);
C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse);
C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Tali pertinenze devono essere destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale e possedute, anche in parte, dallo stesso soggetto passivo che possiede l’abitazione principale.
C/2 (magazzini e locali di deposito);
C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse);
C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Tali pertinenze devono essere destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale e possedute, anche in parte, dallo stesso soggetto passivo che possiede l’abitazione principale.
Casi di assimilazione alla abitazione principale
Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale anche:
- l'unica unità immobiliare non di lusso posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari non di lusso appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- l’unico immobile non di lusso, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
Riduzione della base imponibile
L’imposta é ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, così come definiti dall’art. 31 lettera a) e b) della legge 5.8.1978, n° 457, dall’art. 2 della L.R. 21.5.1980, n° 59 e relativo allegato.
Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, così come definiti dall’art. 31 lettera a) e b) della legge 5.8.1978, n° 457, dall’art. 2 della L.R. 21.5.1980, n° 59 e relativo allegato.
Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
a) - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) - edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.
Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
La medesima riduzione del 50% della base imponibile si applica anche per i fabbricati di interesse storico e/o artistico. In questo caso, se l'informazione non è già stata dichiarata al Comune, il contribuente deve presentare la dichiarazione IMU alla quale deve allegare la documentazione comprovante tale caratteristica.
L'abitazione e le relative pertinenze date in uso gratuito fra genitori e figli possono usufruire dell'abbattimento della base imponibile del 50% solo se hanno tutte le seguenti caratteristiche:
non devono essere di categoria A01/A08,A09; solo tra genitori e figli entrambi residenti nel comune di Agliana; chi concede la casa in comodato non può avere altre proprietà ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale, ad accezione della sua abitazione principale e di quella data in comodato; i contratti di comodato devono essere registrati all'Agenzia delle Entrate e valgono dalla data di registrazione; deve essere obbligatoriamente presentata la dichiarazione IMU.
Come fare
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota prevista.
La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato come segue:
- fabbricati iscritti in catasto
Rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente previsto dall’elenco che segue:
- 160 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
- 140 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5
- 65 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
- 55 per i fabbricati che rientrano nella categoria catastale C/1 Negozi e botteghe
- aree fabbricabili
Valore venale in comune commercio o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il Comune di Agliana ha determinato per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili dall'anno 2019 al 2024, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato,
- terreni
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
- fabbricati del gruppo D posseduti da imprese e non iscritti in catasto
Per i fabbricati di categoria D, interamente posseduti da imprese e non iscritti al catasto, il valore si rileva dalle scritture contabili e deve essere aggiornato annualmente secondo coefficienti stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Esempi:
Abitazione principale: Rendita x 1,05 x 160 = ... x aliquota : 100 = ... – detrazione = IMU dovuta
Altri Fabbricati Cat. A, C (esclusi A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5): Rendita x 1,05 x 160 = ... x aliquota : 100 = IMU dovuta
Aree fabbricabili: Valore venale area x aliquota : 100 = IMU dovuta
Abitazione principale: Rendita x 1,05 x 160 = ... x aliquota : 100 = ... – detrazione = IMU dovuta
Altri Fabbricati Cat. A, C (esclusi A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5): Rendita x 1,05 x 160 = ... x aliquota : 100 = IMU dovuta
Aree fabbricabili: Valore venale area x aliquota : 100 = IMU dovuta
Terreno agricolo o non coltivato: RD x 1,25 x 135 = .... x aliquota : 100 = IMU dovuta
Il servizio di calcolo dell'Imposta è raggiungibile dalla sezione "Accedi al Servizio"
Cosa serve
Occorre conoscere la rendita catastale dell'immobile e disporre delle aliquote e dei coefficienti moltiplicatori della rendita catastale (da rivalutare del 5%).
Nel versamento deve essere riportato anche uno dei Codici tributo IMU:
3912 IMU su abitazioni principali e relative pertinenze;
3916 IMU aree fabbricabili;
3918 IMU altri fabbricati;
3925 IMU immobili categoria D ad uso produttivo (STATO);
3930 IMU immobili categoria D ad uso produttivo (INCREMENTO COMUNE)
Nel versamento deve essere riportato anche uno dei Codici tributo IMU:
3912 IMU su abitazioni principali e relative pertinenze;
3916 IMU aree fabbricabili;
3918 IMU altri fabbricati;
3925 IMU immobili categoria D ad uso produttivo (STATO);
3930 IMU immobili categoria D ad uso produttivo (INCREMENTO COMUNE)
Cosa si ottiene
Con il versamento dell'IMU, "Imposta Municipale Propria", il cittadino contribuisce a finanziare i servizi e le infrastrutture del Comune; questi includono servizi come la manutenzione delle strade, le opere pubbliche, i servizi sociali e molto altro, a seconda delle esigenze del singolo Comune.
Tempi e scadenze
Il versamento dell'IMU è in autoliquidazione, quindi al contribuente non verrà inviato nessun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso utente che dovrà provvedere al calcolo e alla compilazione del modello F24, con mezzi propri o tramite terzi. Le scadenze per il pagamento dell'IMU sono: 16 giugno (acconto pari al 50%) e 16 dicembre (saldo); è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
A decorrere dall’anno d’imposta 2020, gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione, per ogni anno, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Questi soggetti, quindi, dovranno presentare la dichiarazione per ogni anno d’imposta, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. (art. 1, comma 770 L. 160/2019). Con Decreto Ministeriale del 4 maggio 2023 è stato approvato, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali (IMU ENC) che dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica.
Gli Enti non commerciali dovranno comunque dichiarare: - gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'art.91-bis del D.L. n. 1/2012 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, che prevede quando possibile l'accatastamento autonomo dell'unità immobiliare con utilizzazione mista; - gli immobili esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonche gli immobili per i quali l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.
A decorrere dall’anno d’imposta 2020, gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione, per ogni anno, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Questi soggetti, quindi, dovranno presentare la dichiarazione per ogni anno d’imposta, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. (art. 1, comma 770 L. 160/2019). Con Decreto Ministeriale del 4 maggio 2023 è stato approvato, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali (IMU ENC) che dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica.
Gli Enti non commerciali dovranno comunque dichiarare: - gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'art.91-bis del D.L. n. 1/2012 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, che prevede quando possibile l'accatastamento autonomo dell'unità immobiliare con utilizzazione mista; - gli immobili esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonche gli immobili per i quali l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.
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Ultimo aggiornamento pagina: 12/06/2025 11:17:58
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