La Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA) è presentata dal proprietario, accompagnata da una asseverazione della conformità del progetto agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio ed alle altre normative applicabili, prodotta da un tecnico abilitato.
La SCIA, che in funzione delle opere previste può essere anche onerosa, deve essere depositata per una serie di interventi “minori”: il cambio di destinazione d’uso; la demolizione di edifici o manufatti; gli interventi sugli edifici esistenti quali l’abbattimento delle barriere architettoniche, la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, che intervengano sulle strutture.
La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla presentazione e dà facoltà di dare subito inizio ai lavori, con l’obbligo di comunicare al Comune la loro ultimazione.
Riferimenti normativi
- DPR 380/01 - Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia
- LR 65/14 - Norme per il Governo del Territorio -Titolo VI e VII
- Regolamento Urbanistico - DCC 80/19
- Regolamento Edilizio - DCC 10/21